Art. Â 30
1  L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
2 Â Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
3  Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).
4  La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.
Raccolta delle leggi del Cantone Ticino
N. 705.100
Stand 03.09.2024
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